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Lo Statuto

 Titolo I
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – FINALITA’ – MODALITA’

Art. 1 Costituzione Sede Durata
a. E’ costituita, con sede in Roma, l’Associazione di volontariato: Conferenza Permanente delle Associazioni, Federazioni e Reti di Volontariato, che agiscono in campo nazionale ed internazionale, con lo scopo di collegare, coordinare e rappresentare le associazioni e gli organismi che ne fanno parte per le finalità sotto precisate e sulla base di indicazioni ed orientamenti espressi negli organi sociali.
b. La denominazione è “Conferenza Permanente delle Associazioni, Federazioni e Reti di Volontariato” da utilizzarsi anche in forma abbreviata come “ConVol”.
c. Essa ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha fini esclusivi di solidarietà, è apartitica ed aconfessionale, la sua struttura e i suoi contenuti sono democratici.
d. La ConVol si articola anche in strutture regionali e sub regionali.

Art. 2 Finalità
La ConVol ha lo scopo di:
a. Promuovere la cultura della gratuità, della solidarietà e della cittadinanza attiva, al fine di realizzare una convivenza accogliente e rispettosa dei diritti di tutte le persone, senza alcuna distinzione, anche valorizzando quanto singolarmente espresso dal volontariato ai livelli nazionale ed internazionale, a partire dalle esperienze delle organizzazioni nei territori.
b. Promuovere il volontariato, il suo ruolo e le sue funzioni, nel rispetto dell’identità degli altri soggetti sociali.
c. Tutelare il volontariato rispetto a comportamenti delle istituzioni e di qualsiasi altro soggetto non rispettosi del suo ruolo, della sua funzione e dei suoi valori specifici.
d. Favorire lo sviluppo di relazioni organiche e continuative di collaborazione fra le organizzazioni di volontariato, fra queste e gli altri attori sociali: pubblici, privati e del Terzo Settore.
e. Rappresentare le organizzazioni di volontariato aderenti e il volontariato nazionale, promuovendo azioni politiche anche in rete con altri organismi di rappresentanza.

Art. 3 Modalità
La ConVol persegue le finalità di cui all’art. 2 con le seguenti modalità:
a. Confrontare al suo interno le analisi socio-politiche, le acquisizioni culturali, le sperimentazioni condotte ed i progetti in preparazione al fine di costruire posizioni e visioni condivise facendo emergere - al di sopra dello "specifico" delle singole associazioni - le priorità sociali e le azioni unitarie capaci di rimuovere quegli ostacoli reali che ancor oggi condizionano la dignità e la qualità della vita di milioni di persone e delle loro famiglie.
b. Monitorare la legislazione di settore e le prassi amministrative, definendo norme che favoriscano all’interno del Terzo Settore l’esercizio di una corretta collaborazione, nel rispetto dei singoli ruoli specifici.
c. Promuovere e seguire l’evoluzione della legislazione sociale nel Paese e nel contesto europeo, stimolandone l'elaborazione e vigilando alla sua corretta applicazione, al fine di ottenere scelte che rispondano alle attese delle persone in difficoltà materiali o relazionali.
d. Costituire una forza di pressione culturale e di prassi quotidiana intesa ad informare, sensibilizzare ed orientare l'opinione pubblica sui problemi che riguardano la lotta alla emarginazione, alla povertà, al disagio esistenziale.
e. Promuovere progetti comuni tra le associazioni aderenti, volti a qualificare sia a livello nazionale che territoriale, l’iniziativa del volontariato sui temi della solidarietà.
f. Ogni altra modalità ritenuta necessaria ed opportuna.

Titolo II
SOCI – ORGANI : ASSEMBLEA ORDINARIA – ASSEMBLEA STRAORDINARIA - COMITATO DI PRESIDENZA – PRESIDENTE – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – COLLEGIO DEI PROBIVIRI – ARTICOLAZIONI REGIONALI

Art. 4 Soci
a. Sono soci della ConVol le Associazioni e gli organismi nazionali ed internazionali di volontariato che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione - comprovata secondo i rispettivi Statuti - è accolta dall’Assemblea con le maggioranze di cui all’art. 7 lettera o.
b. Possono presentare domanda di adesione alla ConVol le Associazioni e le Federazioni di volontariato che agiscono in campo nazionale ed internazionale presenti in almeno cinque regioni le quali, a termini di Statuto, abbiano come finalità la realizzazione di attività e servizi prestati a titolo spontaneo e gratuito in favore di persone, di famiglie, collettività ed ambienti, in situazione di disagio, degrado e deprivazione e/o per l’inclusione sociale, la tutela e promozione dei diritti sociali e di cittadinanza, tramite l’opera di volontari, senza fine di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
c. Nella domanda di adesione l’organizzazione di volontariato aspirante aderente deve dichiarare di accettare senza riserve, nella persona del suo Presidente con l’approvazione del proprio organo deliberativo lo Statuto della ConVol. L’iscrizione decorre dalla data di delibera dell’Assemblea.
d. Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito. La ConVol può avvalersi altresì, per la propria attività, dell’opera personale, spontanea e gratuita dei volontari soci delle associazioni e federazioni nazionali di volontariato ad essa associate.
e. I soci cessano di appartenere alla ConVol per:
- dimissioni volontarie;
- comportamento ed attività lesivi dello spirito e dell’immagine della ConVol;
- comportamento ed attività in contrasto con le finalità statutarie;
- mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
- mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni consecutive dell’assemblea;
- venir meno anche di una sola delle condizioni previste per l’ammissione;
- scioglimento, cessazione, estinzione;

Art. 5 Diritti e obblighi dei soci
a. I soci hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare direttamente o per delega e ad essere eletti alle cariche sociali nella persona del Presidente o di un delegato.
b. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a pagare le quote sociali e gli eventuali contributi fissati di volta in volta dall’Assemblea.
c. I soci hanno diritto e dovere di partecipare alla vita associativa portando contributi e proposte e favorendo il collegamento tra le esperienze e le riflessioni che nascono all’interno delle organizzazioni di appartenenza e la ConVol.

Art. 6 Organi
Sono organi della Conferenza:
a. l’Assemblea;
b. il Comitato di presidenza;
c. il Presidente;
d. il Collegio dei revisori dei conti;
e. il Collegio dei probiviri.

Art. 7 Assemblea
a. L’Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie secondo le rispettive materie riservate.
b. L’Assemblea è composta dai soci nella persona del Presidente o suo delegato con pienezza di poteri.
c. Sono invitati ad assistere all’ Assemblea con diritto di intervento e senza diritto di voto, qualora non ne abbiano diritto per altro titolo, i membri del Comitato di presidenza, i già Presidenti della Conferenza, il Segretario, il Tesoriere, i membri del Collegio dei revisori dei conti, del Collegio dei probiviri e i rappresentanti eletti dalle Assemblee regionali. All’Assemblea possono partecipare, a fini puramente cognitivi e propositivi, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, i Presidenti delle Conferenze o Consulte Regionali del volontariato e di altre realtà di volontariato di rilevanza nazionale che hanno interesse e abbiano fatto preventiva richiesta di partecipazione stabile al Comitato di presidenza, atteso che perseguono finalità analoghe ad alcune di quelle della ConVol.
d. Essa è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza e/o impedimento dal Vice Presidente ed è convocata dal Presidente su mandato del Comitato di presidenza almeno tre volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
e. La convocazione dell’Assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa al momento della richiesta; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro venti giorni dalla convocazione.
f. Ciascun partecipante all'Assemblea, Presidente o delegato, può essere portatore di una sola delega di un altro socio.
g. Il Presidente dell’Assemblea, in caso di assenza del Segretario, nomina un Segretario per la redazione del verbale; l’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.
h. Il Presidente verifica la validità della costituzione dell’Assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine degli interventi e delle votazioni.
i. Di ogni Assemblea si deve redigere verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.
l. Gli estratti o le copie dei verbali, se non richiesti in forma notarile, sono certificati come conformi dal Presidente e dal Segretario a firma congiunta.
m. I verbali sono messi a disposizione dei partecipanti in forma idonea alla loro massima diffusione.
n. La convocazione dell’Assemblea ordinaria avviene mediante avviso inviato con almeno 15 giorni di anticipo alle Associazioni e organismi di volontariato aderenti e agli altri singoli aventi diritto a partecipare a mezzo di raccomandata, posta elettronica certificata (PEC), fax, telegramma o altra forma telematica purché legalmente riconosciuta. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora e l’elenco delle materie all’ordine del giorno con l’eventuale indicazione della seconda convocazione.
o. L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione è validamente costituita qualora siano presenti, la metà più uno degli aventi diritto al voto; ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti, in proprio o per delega scritta. Le deliberazioni sono valide se ottengono sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
p. L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti attinenti la vita della ConVol che non siano di competenza di una Assemblea straordinaria e cioè:
- elegge:
il Presidente al proprio interno;
i membri del Comitato di presidenza al proprio interno;
i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
i membri del Collegio dei probiviri anche tra i non soci privilegiando persone di specchiata moralità e competenza giuridica;
- stabilisce le linee di indirizzo sociali ed economiche ed approva, dopo dibattito, il programma annuale di attività proposto dal Comitato di Presidenza;
- approva, entro il mese di novembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell’anno successivo, sottoposto dal Comitato di Presidenza;
- approva, entro il mese di giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell’anno precedente, sottoposto dal Comitato di Presidenza;
- decide sulle domande di adesione, di recesso e di esclusione con provvedimento motivato, nonché sulle richieste di partecipazione di cui all’art. 7 lettera c. con le maggioranze previste al precedente punto o.
- stabilisce l’ammontare delle quote associative e degli eventuali contributi a carico dei soci.
q. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
- Approvazione e modificazione dello Statuto della ConVol tenuto conto di quanto previsto all’art. 20;
- Scioglimento della ConVol e modalità della liquidazione tenuto conto di quanto previsto dall’art. 21 del presente Statuto.
- L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto e le delibere sono assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto per quanto concerne le modifiche statutarie; per quanto concerne invece lo scioglimento, con il voto favorevole dei tre quarti dei soci.
- Salvo che per l’oggetto delle materie dell’ordine del giorno, e per il quorum della costituzione e delle maggioranze per le delibere, l’Assemblea straordinaria è regolata dalle norme previste dai precedenti punti a., b., c., d., f., g., h., i., l., n..

Art.8 Comitato di presidenza
a. Il Comitato di presidenza è eletto dall’Assemblea al proprio interno ed è composto dal Presidente e da 4 soci, in persona del Presidente o di un delegato; partecipano, senza diritto di voto, qualora non ne abbiano diritto per altro titolo (v. art. 7 c), i membri del Collegio dei revisori dei conti, i già Presidenti della Conferenza, il Segretario e il Tesoriere.
b. Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma una volta ogni mese. E’ presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza e/o impedimento dal Vice Presidente, è convocato dal Presidente stesso con avviso inviato con almeno sette giorni di anticipo. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora e l’elenco delle materie all’ordine del giorno. E’ valido con la partecipazione della maggioranza dei membri e le delibere sono valide con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle delibere prevale il voto del Presidente.
c. il Comitato ha i seguenti compiti:
- sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- predisporre il programma di lavoro, curare la sua attuazione in base alle linee di indirizzo fissate dall’Assemblea;
- nominare su proposta del Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale;
- istruire le domande di richiesta di adesione e proporre la decadenza dei soci da presentare all’Assemblea.
- animare la vita associativa ed attivare i processi di coinvolgimento e partecipazione interna nella realizzazione delle linee operative definite dall’Assemblea.
d. il Comitato può avvalersi della competenza e del supporto di un gruppo di esperti nominati in base alle esigenze ed alle rispettive competenze.

Art. 9 Presidente
a. Il Presidente, che è anche presidente dell’Assemblea e del Comitato di presidenza, è eletto dall’Assemblea al proprio interno a maggioranza dei voti dei soci.
b. Il Presidente rappresenta legalmente la ConVol nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Comitato di presidenza.
c. Il Presidente ha il compito di animare la vita della ConVol, favorendo e valorizzando la partecipazione attiva ed il contributo di ciascuna associazione socia; promuovere il riconoscimento del ruolo della ConVol nell’ambito delle organizzazioni di volontariato e complessivamente del terzo settore; favorire la definizione collegiale di linee strategiche per una presenza viva della Conferenza nel contesto della società italiana e nelle relazioni con gli organismi europei ed internazionali.
d. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
e. In caso di assenza o di impedimento, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
f. Propone al Comitato di presidenza la nomina del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere.
g. Il presidente può delegare compiti specifici ad altri membri del Comitato di presidenza.

Art. 10 Vice Presidente
Il Vice Presidente ha i medesimi compiti del Presidente e agisce direttamente in casi di assenza e/o impedimento del Presidente.

Art. 11 Segretario
Il Segretario svolge, in collaborazione con il Presidente e su indicazione del Comitato di presidenza, i seguenti compiti:
a. coordina l’attuazione dei programmi di lavoro predisposti dal Comitato di Presidenza ed approvati dall’Assemblea;
b. partecipa a tavoli tecnici ed a riunioni operative promosse nell’ambito delle relazioni fra Convol e altri enti pubblici e privati;
c. predispone documenti politici ed organizzativi da sottoporre all’esame degli organi sociali;
d. sovrintende all’attività dell’ufficio di segreteria, nelle cui responsabilità rientrano la tenuta e l’aggiornamento del registro degli aderenti, il disbrigo della corrispondenza, la redazione dei verbali delle riunioni degli organi sociali, la conservazione dei verbali e di tutti gli atti e documenti relativi alla vita della Conferenza, la predisposizione del materiale e della documentazione necessari all’attività degli organi sociali, la gestione della comunicazione da e verso i soci.

Art. 12 Tesoriere
Il Tesoriere sovrintende alla gestione dell’amministrazione e alla contabilità della ConVol, provvede alla tenuta dei registri e dei documenti contabili, agli incassi e ai pagamenti nei limiti del bilancio e in accordo con il Presidente.
Il Tesoriere predispone il bilancio annuale consuntivo della ConVol che, accompagnato da una propria relazione, sottopone al Comitato di presidenza e al Collegio dei revisori dei conti per l’approvazione e la successiva presentazione all’Assemblea ordinaria nelle date prescritte. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere oltre il limite deliberato dall’Assemblea.

Art. 13 Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti è l’organo di controllo economico e finanziario della ConVol e i suoi compiti sono:
a. vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione;
b. certificare la corrispondenza del bilancio consuntivo annuale ai risultati della gestione e delle scritture contabili e redigere una relazione che accompagni il bilancio consuntivo annuale alla Assemblea ordinaria;
c. partecipare alle riunioni del Comitato di presidenza e dell’Assemblea ordinaria e straordinaria, senza diritto di voto.
Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea ordinaria per un triennio. Esso elegge al suo interno il Presidente.
Nel caso in cui venga meno uno dei membri subentra il supplente. La prima Assemblea utile successiva provvederà alla nomina del membro effettivo e di quello supplente i quali scadranno unitamente a quelli in carica.
Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l’anno, ed in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente del Collegio.

Art. 14 Collegio dei probiviri
Il Collegio dei probiviri è l’organo di interpretazione del presente Statuto.
Ha i seguenti compiti:
- a. definire con determinazione inappellabile qualsiasi controversia sorta tra gli organi sociali, gli organi e le Associazioni ed organismi associati.
- b. il collegio dei probiviri è formato da tre componenti eletti dall’Assemblea, anche tra i non soci, esso elegge al suo interno il Presidente.

Art. 15 Articolazioni regionali
Compiti delle articolazioni regionali sono: tradurre nello specifico dei contesti regionali le finalità e le modalità della ConVol indicate agli articoli 2 e 3 del presente Statuto.
Le Articolazioni regionali sono composte dai soci nella persona del responsabile regionale, o comunque denominato, delle Associazioni e degli organismi nazionali ed internazionali di volontariato (di cui all’art. 4) o suo delegato con pienezza di poteri. Alle Assemblee regionali partecipano le Associazioni ed organismi di volontariato aderenti a ConVol a livello nazionale ed altre Associazioni ed organismi di volontariato, presenti in almeno il 50% delle Province della Regione, che chiedano di aderire.
Un rappresentante eletto dall’Assemblea regionale partecipa con diritto di intervento e senza diritto di voto all’Assemblea di cui all’art.7.

Titolo III
ESERCIZIO FINANZIARIO – RISORSE ECONOMICHE - ENTRATE

Art. 16 Risorse economiche
a. La ConVol trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività da:
quote associative annuali delle Associazioni ed organismi di volontariato aderenti;
contributi da aderenti;
contributi da privati;
contributi dallo Stato, da enti e da istituzioni pubbliche;
contributi da organismi internazionali;
donazioni e lasciti testamentari;
finanziamenti, contributi e rimborsi derivanti da convenzioni, concorsi e progetti;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
rendite di beni mobili o immobili pervenuti alla ConVol a qualunque titolo.
b. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Comitato di presidenza.

Art. 17 Quota sociale
La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile o restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

Art. 18 Bilancio
a. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato di presidenza e sottoposti all’approvazione dell’Assemblea ordinaria, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo entro le date prescritte. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
b. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Titolo IV Norme Finali
GRATUITÁ CARICHE – MODIFICHE ALLO STATUTO – NORMA RINVIO

Art. 19 Gratuità e durata delle cariche
Tutte le cariche hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate non più di due volte; sono prestate a titolo volontario e gratuito e non sono ammessi compensi di nessuna natura; può essere riconosciuto ai componenti del Comitato di presidenza il rimborso documentato delle spese vive sostenute per lo svolgimento del proprio incarico;
qualora nella elezione delle cariche si verifichi una parità di voti tra due o più candidati, s’intende eletto colui che appartiene all’organizzazione di più lunga partecipazione alla ConVol e, a parità di essa, il più giovane di età.

Art .20 Modifiche allo Statuto
Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea dal Comitato di presidenza o da almeno 1/3 dei soci aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea convocata in seduta straordinaria con le modalità di cui all’art.7 punto q.

Art. 21 Scioglimento della ConVol
Lo scioglimento della ConVol deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria delle Associazioni e degli organismi di volontariato aderenti con il voto favorevole dei tre quarti dei soci secondo le modalità di cui all’art. 7 punto q. del presente Statuto. La stessa Assemblea delibera sulle modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla destinazione delle attività patrimoniali residue ad enti che perseguano finalità similari a quelle della ConVol, osservando comunque l’eventuale obbligo previsto dalla legge di devolvere il patrimonio a finalità di utilità sociale, e comunque salvo diversa destinazione imposta dalla legge al momento vigente.

Art. 22 Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile in materia di Associazioni.
 

 
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